Garanzia

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Tutti i prodotti presenti nel sito godono della garanzia ufficiale Mitsubishi Electric Italia.

Garanzia di 2 anni
Mitsubishi Electric Europe BV offre sui climatizzatori una garanzia della durata di 2 anni in conformità alla Direttiva Europea 1999/44/CE.

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1 anno
Mitsubishi Electric Europe BV inoltre offre sui climatizzatori 1 anno ulteriore di fornitura gratuita di tutte le parti di ricambio.

Tale garanzia è relativa ai prodotti Mitsubishi Electric Climatizzazione della serie Residenziale e Commercial

Informazioni generali sulle Condizioni di Garanzia Mitsubishi Electric Europe B.V.

  1. I climatizzatori commercializzati da Mitsubishi Electric Europe B.V. sono garantiti per 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla data di consegna all’utilizzatore finale. Tale garanzia consiste nella riparazione e/o sostituzione gratuita dei componenti del climatizzatore che presentassero vizi o difetti di fabbricazione. Inoltre Mitsubishi Electric Europe B.V. estende, quale Garanzia Convenzionale aggiuntiva, per ulteriori 12 (dodici) mesi la fornitura gratuita delle parti di ricambio che risultassero difettose a seguito di una verifica da parte di un Centro Assistenza Tecnica autorizzato.
  2. La garanzia Mitsubishi Electric Europe B.V. è applicabile in conformità con la direttiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo ed attuata dal Decreto Legislativo n. 24 del 2 Febbraio 2002 ed esclusivamente al climatizzatore ed ai dispositivi che lo compongono, quindi non contempla alcuna parte dell’impianto.
  3. Mitsubishi Electric Europe B.V., in qualità di costruttore, subordina la concessione della garanzia all’accertamento di vizi o difetti dei componenti costituenti il climatizzatore, attraverso un Centro Assistenza Tecnica autorizzato dalla Mitsubishi Electric presente sul territorio.
  4. La garanzia Mitsubishi Electric Europe B.V. non ha in alcun modo validità retroattiva.
  5. La data di decorrenza della garanzia sarà certificata dal documento fiscale di accompagnamento. Qualora per qualsiasi motivo la data di inizio del periodo di garanzia non fosse documentabile da parte del Cliente, Mitsubishi Electric Europe B.V. si riserva il diritto di stabilire la decorrenza dalla data di fabbricazione del climatizzatore.
  6. Mitsubishi Electric Europe B.V. si riserva di contestare la validità della garanzia qualora da riscontri obiettivi risulti che il climatizzatore abbia funzionato da tempo prima della decorrenza della garanzia.
  7. Trascorsi o decaduti i termini di garanzia, sono a carico del cliente tutti i costi relativi ai ricambi e alla manodopera necessari per la riparazione del climatizzatore.
  8. Come previsto dal Decreto Legislativo n. 24 del 2 Febbraio 2002 l’obbligo di fornire la garanzia all’UTILIZZATORE FINALE nei termini prescritti è a carico del VENDITORE, vale a dire la Società presso la quale l’UTILIZZATORE FINALE ha effettuato l’acquisto. Mitsubishi Electric Europe B.V. attiverà le procedure di garanzia solo su richiesta specifica del VENDITORE.
  9. La garanzia fornita da Mitsubishi Electric Europe B.V. non copre:

    a) Controlli periodici, manutenzioni e riparazioni dovuti alla normale usura;

    b) Difetti o danni al prodotto derivanti da:
    · Installazione incompleta, errata o non conformità alle specifiche Mitsubishi Electric;
    · Cattiva manutenzione del climatizzatore o dell’impianto ad esso allacciato;
    · Danni da trasporto o movimentazione non contestati all’atto della consegna;
    · Trascuratezza o uso improprio;
    · Alimentazione elettrica istantanea o continuativa al di fuori dei valori di targa del climatizzatore;
    · Urti o caduta di corpi estranei;
    · Manipolazione o danni effettuati da personale non autorizzato;
    · Danni da agenti atmosferici;
    · Atti vandalici in genere;
  10. E’ esclusa e rinunciata da parte dell’acquirente, nei confronti della Mitsubishi Electric Europe B.V., ogni pretesa di risarcimento per responsabilità per eventuali danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, anche se le cause fossero da attribuire a difetti di costruzione del materiale. E’ al pari escluso e rinunciato ogni risarcimento per danni a persone e/o cose attribuibili all’errato uso o al mancato utilizzo degli apparecchi.
  11. Le clausole riportate nelle presenti Norme, possono essere modificate esclusivamente da Mitsubishi Electric Europe B.V.; nessun altro è autorizzato a rilasciarne verbali o scritte.
  12. Le modalità delle presenti condizioni di garanzia Mitsubishi Electric Europe B.V. per quanto riguarda le estensioni convenzionali al Decreto Legislativo n. 24 del 2 Febbraio 2002 sono valide esclusivamente per il territorio italiano